STATUTO

 

Articolo 1 - Denominazione

E’ costituita una associazione sindacale denominata:

Associazione Nazionale Commercialisti  Nola

ente non commerciale senza fini di lucro, per brevità

A.N.C. Nola

Essa aderisce all’Associazione Nazionale Commercialisti (per brevità A.N.C.) accettandone statuto, finalità e direttive.

In particolare l‘adesione avviene in qualità di “Organismo Aderente” secondo quanto disposto dall’art 5 dello statuto della A.N.C..

Secondo quanto disposto dal suddetto articolo l’A.N.C. Nola, pur dovendo utilizzare il logo dell’Associazione Nazionale ha la facoltà di affiancare a questo il proprio logo.

 

Articolo 2) – Sede e Durata

L’associazione ha durata illimitata ed ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.

 

Articolo 3) - Finalità

L'Associazione   è un ente non commerciale di tipo associativo senza fini di lucro, per cui, non potrà:

·                    distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;

L'Associazione ha l’obbligo:

·                    di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;

·                    di redigere ed approvare annualmente il proprio rendiconto;

·                    di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

L’Associazione, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare le finalità istituzionali, in Italia ed all’estero e, in quanto Organismo Aderente alla A.N.C., di perseguire gli obiettivi politici di categoria determinati dall’ A.N.C. pur conservando, in sede locale, la propria piena autonomia politica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria ed economica.

In particolare:

a. rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, da qui in avanti definiti commercialisti ed esperti contabili, e di ogni singolo professionista, confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese;

b. favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la categoria;

c. contribuire alla sempre maggiore affermazione della categoria quale espressione di professionisti autonomi ed indipendenti;

d. favorire coloro che sono in procinto di essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini, consentendo loro di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria e promuovendo iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;

e. agevolare e consolidare i legami di amicizia e collaborazione fra i commercialisti ed esperti contabili di qualsiasi età, sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;

f. perseguire la costante crescita culturale della categoria;

g. promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale;

Sono inoltre compiti dell’Associazione:

h. assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, giudiziario, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente, anche mediante rilascio di attestati di competenza da parte del   Polo Scientifico dell’A.N.C. o di altro organismo di formazione,  ed alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa;

i. designare o nominare propri rappresentanti all’interno delle istituzioni pubbliche o private;

j. promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore dei propri iscritti, ispirando la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità Europea e nel trattato sull’Unione Europea tesi a tutelare i fondamentali diritti quali salute, sicurezza, previdenza e altri servizi a sostegno della categoria;

l. l’associazione può costituire e/o partecipare a fondazioni, scuole di formazione ed organismi di mediazione, anche tramite accordi e convenzioni con le università;

m. promuovere la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica prevista dalla legge o dalla pubblica autorità;

n. assumere, promuovere e valorizzare i contenuti del codice deontologico della professione del Commercialista ed Esperto Contabile anche dotandosi di un proprio codice etico;

o. promuovere e rendersi parte attiva nella raccolta di fondi con scopi benefici ed umanitari da devolvere per specifiche iniziative individuate dal Consiglio Direttivo in occasione di calamità naturali riconosciute con valenza nazionale o internazionale;

p. perseguire finalità sociali e di assistenza in favore delle categorie svantaggiate   e bisognose, anche destinando le risorse finanziarie che residuano dalla gestione ordinaria e dopo l'assolvimento degli obblighi assunti nei confronti di terzi, al sostegno diretto di tali soggetti o al sostegno di altre associazioni che operano nel particolare settore;

q. istituire e corrispondere borse di studio in favore di studenti delle scuole medie superiori, che abbiano conseguito il diploma con il massimo dei voti e che intendano proseguire i propri studi universitari nel campo delle materie economiche.

Effettuare ogni altra attività ed azione che, pur non espressamente sopra prevista, sia ritenuta utile, opportuna o necessaria al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti da questo statuto.

Inoltre al fine di assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione degli scopi sociali, l’Associazione potrà esercitare, anche, attività di natura commerciale, in via del tutto sussidiaria e collaterale, purché utili e/o necessarie.

 

Articolo 4) – Organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:

1.                  l’Assemblea;

2.                  il Consiglio Direttivo;

3.                  il Comitato di Presidenza;

4.                  il Presidente;

5.                  il Segretario;

6.                  il Tesoriere;

7.                  il Collegio dei Revisori;

8.                  il Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 5) - Assemblea

L’Assemblea   generale è composta dagli Associati Effettivi (si rimanda all’art. 20), che vi partecipano con diritto di voto, e dagli Associati Sostenitori (si rimanda all’art 20) che vi partecipano senza diritto di voto.

Sono ammessi alla partecipazione gli Associati Effettivi e Sostenitori che alla data prevista per l’Assemblea risultino iscritti nell’apposito elenco/registro   e in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono valide se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto in regola col versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tutte le delibere sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti   aventi diritto al voto.

 

Articolo 6) – Le riunioni dell'assemblea

L’Assemblea si riunisce ordinariamente tra il mese di giugno e settembre di ciascun anno per l’approvazione del consuntivo, del preventivo e per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno, salvo diverse esigenze stabilite dal Consiglio. Il Presidente deve convocare l’Assemblea nel termine di un mese quando almeno un quinto degli associati ne faccia domanda motivata, iscrivendo nell’ordine del giorno gli argomenti   indicati dai richiedenti oltre a quelli che riterrà opportuni.

Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto al voto nell’Assemblea stessa o su convocazione deliberata dal Comitato Direttivo.

La richiesta di convocazione straordinaria, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data prevista per la celebrazione dell’Assemblea, deve contenere le motivazioni della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.

L’Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione, quando sia presente un terzo degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in particolare, sulle modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

 

Articolo 7) – Avviso di convocazione

L’avviso di convocazione delle Assemblee, con l’ordine del giorno proposto, con data, l’ora e il luogo della seduta, deve essere comunicato con idoneo mezzo postale, o, a mezzo fax o posta elettronica, spedito agli associati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente più anziano di nomina. In caso di assenza del Segretario lo stesso verrà sostituito da altro soggetto designato dal Presidente, che nominerà altresì due scrutatori per il controllo dell’ammissibilità all’Assemblea degli Associati e per le operazioni di scrutinio.

 

Articolo 8) – Assemblea per elezione degli organi sociali

Per l’elezione degli Organi Sindacali, il Presidente convoca, con le stesse modalità previste dall’Art 7), l’Assemblea   degli Associati . L’Assemblea è valida se interviene almeno un ventesimo degli associati.

I componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri sono eletti se raccolgono la metà più uno dei voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.  E’ ammesso il voto per delega. E’   ammessa, peraltro, la votazione mediante lettera. L’iscritto deve all’uopo ritirare la scheda e restituirla, piegata, non più tardi del giorno che precede le elezioni, al Segretario il quale la chiude in una busta, sui lembi della quale il votante   appone la propria firma. Le buste sono consegnate al Presidente dell’Assemblea all’atto dell’apertura della votazione. L’iscritto che ha ritirato o comunque ricevuto la scheda può altresì farla pervenire al Presidente dell’Assemblea in busta chiusa sulla quale sia apposta la firma del votante. Il Presidente dell’Assemblea verifica e fa constatare l’integrità di ciascuna busta e dopo aver fatto prendere nota nell’elenco degli elettori, dei nomi dei votanti per lettera, apre le buste, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle le depone nell’urna. Decorsa un’ora dall’inizio delle operazioni di voto il Presidente dopo avere ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede, immediatamente e pubblicamente, alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui scelti, prima della votazione, fra gli elettori presenti. Compiuto lo scrutinio, il Presidente dichiara il risultato e proclama gli eletti.

 

Articolo 9) – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio dell’Associazione è composto da cinque a   tredici   membri. Il numero dei consiglieri può aumentare su delibera del Consiglio Direttivo con effetto immediato, e viene ratificata tale delibera successivamente dall’Assemblea   degli iscritti. Possono essere Consiglieri tutti gli associati.

I consiglieri nominati oltre il minimo consentito sono nominati esclusivamente, su proposta e deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo, in rappresentanza dei sindacati, unioni, associazioni, organismi e delegazioni regionali, provinciali o zonali, aderenti all’A.N.C. Nola.

I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di quattro mandati. Per la prima volta i Consiglieri sono nominati all’atto della costituzione.

 

Articolo 10) – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio nomina e revoca nel suo seno un Presidente, uno o più vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, per i quali il mandato naturale ha la durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio ha i più ampi poteri per adempiere tutte le mansioni che non siano esplicitamente riservate all’Assemblea dallo Statuto, in particolare:

a)                 istituisce   gli uffici dell’Associazione,

b)                 dirige   i lavori dell’Associazione secondo gli scopi statutari dettando al Comitato di Presidenza le linee direttive da seguire per la risoluzione dei problemi di ordine generale interessanti la professione e la categoria;

c)                  delibera su tutti gli argomenti che vengono ad esso sottoposti dal Comitato di Presidenza , da presentare all’ Assemblea;

d)                 approva  o modifica il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo predisposti dal Comitato di Presidenza, da presentare all’Assemblea degli Associati;

e)                  riceve le relazioni sull’opera svolta dal Comitato di Presidenza con la facoltà di formulare rilievi e suggerimenti cui il Comitato di Presidenza è tenuto ad uniformarsi;

f)                  delibera su proposta del Comitato di Presidenza, l’esclusione e la sospensione degli associati dall’Associazione.

 

Articolo 12) – Le riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio su convocazione del Presidente può riunirsi anche una volta ogni mese e comunque necessariamente tra il mese di maggio e quello di settembre di ogni anno per l’approvazione del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Preventivo di cui al successivo articolo 21 e delle relazioni predisposte dal Comitato di Presidenza, da presentare all’Assemblea. Potrà essere convocato dal Presidente ogni volta che sia ritenuto necessario. Le adunanze del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in assenza di questi dal vicepresidente più anziano di nomina ed a parità di anzianità di nomina dal più anziano di età fra essi. Di ogni adunanza del Consiglio si redige a cura del Segretario un processo verbale che, su richiesta, potrà essere inviato in copia a tutti i membri del Consiglio, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri. Le eventuali osservazioni possono pervenire nei dieci giorni successivi la ricezione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Qualora un Consigliere o uno dei Revisori sia assente per tre sedute consecutive del Consiglio, senza motivo ritenuto giustificato dal Consiglio stesso, si intende decaduto dall’ufficio previa delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza di uno o più membri per decesso, dimissioni o decadenza, il Consiglio provvederà nella sua prima riunione, alla cooptazione di altro soggetto che durerà in carica sino alla normale scadenza del Consiglio.

 

Articolo 13) – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dal o dai vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere ed è l’effettivo organo esecutivo dell’Associazione.

Il Comitato di Presidenza:

a)                 redige i bilanci, preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio;

b)                 rimette al Consiglio le delibere che riterrà del caso;

c)                  dà esecuzione a tutte le delibere del Consiglio;

d)                 prende le iniziative e svolge l’opera che ritiene opportuna secondo le direttive ricevute dal Consiglio;

e)                  riferisce al Consiglio sull’opera svolta;

f)                   provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Sindacato;

g)                 redige i regolamenti per quanto non previsto e regolamentato nel presente statuto.

h)                 é in facoltà del Comitato di Presidenza di delegare particolari funzioni riguardanti determinate questioni ad uno o più degli associati al Sindacato.

 

Articolo 14) – Le riunioni del Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza può riunirsi anche una volta al mese, su convocazione del Presidente, ed ogni volta che almeno tre dei suoi membri ne facciano richiesta; nel qual caso esso dovrà essere convocato dal Presidente entro sette giorni. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente e in mancanza di questi dal vicepresidente più anziano di nomina, ed a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età tra essi. Qualora un membro del Comitato di Presidenza sia assente, senza motivo  ritenuto giustificato dal Comitato stesso, per tre sedute consecutive, s’intenderà decaduto dalla carica ed il Consiglio provvederà alla sua sostituzione.

 

Articolo 15) – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresentante della stessa ad ogni effetto. Egli presiede le adunanze del Consiglio, del Comitato di Presidenza, della Assemblea e provvede alle relative convocazioni. Egli firma gli atti dell’Associazione, esegue i deliberati del Comitato di Presidenza, cura il regolare funzionamento degli uffici. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito provvisoriamente dal vicepresidente più anziano di nomina ed in caso di parità di anzianità di nomina dal più anziano di età fra essi, fino alla prima riunione del Comitato di Presidenza che provvederà a nominare nel suo seno il facente funzioni del Presidente fino al rientro di questi. Il Presidente designa i rappresentanti dell’Associazione presso commissioni, enti, Ordini Professionali e dovunque sia richiesta la presenza di un componente dell’Associazione.

 

Articolo 16) – Il Segretario

Il Segretario cura la tenuta e conservazione dei verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e del libro degli associati; esegue le deliberazioni del Consiglio, del Comitato di Presidenza e le direttive di competenza del Presidente. Per quanto attiene l’esecuzione di agitazioni sindacali, scioperi o proteste in genere, provvede a seguire il corretto andamento di tali manifestazioni e, in genere, segue il corretto funzionamento dei servizi generali dell’Associazione.

 

Articolo 17) – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e la corretta conservazione dei relativi documenti; di concerto con il Presidente, compie tutti gli atti relativi all'amministrazione ordinaria dell’Associazione. Redige le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione degli organi sociali competenti

 

Articolo 18) – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi che nel corso della prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente, e due supplenti. Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all’Assemblea. Partecipa alle riunioni del Consiglio. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Articolo 19) – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo arbitrale dell’Associazione.

La decisione del collegio dei Probiviri è definitiva e inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea, dura in carica quattro anni ed è formato da tre membri effettivi, che nel corso della prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente, e da due membri supplenti. Questi ultimi subentrano in ordine di lista.

Suoi compiti sono:

a) dirimere le controversie sull’interpretazione dello Statuto e delle delibere degli organi sociali;

b) dirimere ogni controversia su qualsiasi materia che possa insorgere nell’ambito dell’Associazione, con riferimento anche agli Organismi aderenti ed ad altri soggetti;

c) decidere, quale organo di appello, sulle opposizioni alle delibere di iscrizione o di cancellazione adottate dal Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e giustizia, in via insindacabile e inoppugnabile, senza obbligo di formalità o di procedura - salvo il rispetto dei diritti inalienabili della persona.

Esso ha l’obbligo di notificare alle parti, a mezzo di lettera raccomandata, le proprie decisioni che devono risultare da apposito verbale.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce, in via ordinaria, ogni volta che viene chiamato in causa e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di uno dei suoi membri.

 

Articolo 20) -  Adesione all'Associazione

Fanno parte dell’ ANC Nola  tutti coloro che ne facciano richiesta.

Gli associati si dividono in:

9.                 Associati Effettivi tutti i professionisti iscritti “all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”. Essi hanno diritto di voto nell’Assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Associazione;

10.             Associati Sostenitori tutti gli iscritti agli Albi degli esercenti la libera professione economica. Questi, pur condividendo gli scopi dell’Associazione, non hanno diritto di voto nell’assemblea, pur potendovi partecipare, e non possono ricoprire cariche elettive.

La qualifica di associato si ottiene dopo l’iscrizione delle proprie generalità nell’apposito elenco/registro degli associati, preventivamente numerato e firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Articolo 21) – Amministrazione

Le esigenze finanziarie dell’Associazione sono coperte:

a)  dalle quote sociali annuali nella misura stabilita dal Consiglio;

b) dalle contribuzioni di natura volontaria e straordinaria da parte degli associati e/o di terzi;

c) contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all’associazione;

d)  contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

e)  contributi di organismi internazionali;

f)   rimborsi derivanti da convenzioni;

g)  rendite patrimoniali;

h)  donazioni e lasciti, da chiunque provengano;

i)  entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali al raggiungimento dello scopo sociale: tali proventi sono inseriti in un’apposita voce del rendiconto dell’associazione e sono approvate dall’Assemblea, che delibera sul loro utilizzo; 

l)  ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

La gestione finanziaria dell'associazione è affidata: per la parte ordinaria, al Presidente ed al Tesoriere; per la parte straordinaria al Presidente ed al Consiglio Direttivo, senza alcun limite di spesa; quando il Presidente agisce deve riferire al Consiglio nella prima riunione utile.

E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

 

Articolo 22) – Esercizio finanziario e Bilanci

L’anno finanziario dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato di Presidenza, tra il mese di maggio e di settembre di ogni anno predispone il bilancio preventivo per l’anno successivo e quello consuntivo relativo all’anno trascorso, che dovranno essere trasmessi, in copia ed entro quindici giorni, ai componenti del Consiglio e ai Revisori. Finché il bilancio preventivo non viene approvato dall’Assemblea, valgono le autorizzazioni precedentemente concesse al bilancio di previsione dell’esercizio precedente.

 

Articolo 23) – Divieto di corrispondere compensi

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

Articolo 24) - Sanzioni

L’associato che ostacola la funzionalità dell’Associazione o effettua comportamenti lesivi dell’immagine e del decoro della professione o viola lo Statuto è passibile delle seguenti sanzioni:

1)                 richiamo verbale;

2)                 rimprovero scritto;

3)                 sospensione fino a tre mesi della tutela sindacale, con inabilitazione a partecipare a votazioni ed alla vita della Associazione;

4)                 espulsione;

5)                 gli associati o gli organismi  aderenti non in regola con il pagamento dei contributi annuali non hanno diritto di voto in nessun organo dell’Associazione, i componenti degli stessi, sono sospesi dalla carica fino al momento dell’adempimento amministrativo che deve avvenire entro 30 giorni dal termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. Il ritardo oltre detto termine nel pagamento delle quote di contribuzione, realizza il presupposto dell’esclusione per morosità.

Le sanzioni di cui ai numeri 1, 2, 3,e 5 sono inflitte dal Presidente con successiva ratifica del Consiglio, quelle di cui al punto 4 dal Consiglio.

 

Articolo 25) - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità ed i termini previsti dal precedente Articolo 6 del presente statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio sarà effettuata nei confronti di altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa disposizione di legge.

In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere diviso tra gli associati.

 

Articolo 26) – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni, contenute nel Libro I del codice civile, alle norme contenute nel D.lgs. n. 460/97, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, ai regolamenti interni dell’Associazione ed allo statuto della Associazione Nazionale Commercialisti  (A.N.C.) al quale si aderisce espressamente.


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